Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Costituzione Commissione tecnica per apertura buste delle candidature alla selezione Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento ad esperto esterno dell’incarico di Psicologo per il Servizio di supporto psicologico per il periodo dal 01 novembre 2021 al 30 aprile 2022. , prot. n.

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0012214 del 20/10/2021
– Costituzione_Commissione_tecnica_per_apertura_buste_delle_candidature_Avviso_pubblico_esperto_Supporto_psicologico_prot._n._10692_del_02.10.2021_signed.pdf